Circolare clientela – Giugno 2022

Circolare clientela – Giugno 2022

Indice Argomenti

  • Obbligo e-fattura a decorrere dal 1.07.2022 per operazioni da e verso estero.
  • Obbligo e-fattura a decorrere dal 1.07.2022 per soggetti in regime di vantaggio o forfetario o con opzione L398/91.
  • Titolare effettivo – Comunicazione di dati e informazioni nelle apposite sezioni del Registro delle imprese (DM MEF e e MISE 11.3.2022 n. 55).
  • Principali novità DL 21.6.2022 n. 73 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).
ArgomentoDescrizione
Dal 1.07.2022 obbligo e-fattura per operazioni da o verso soggetti esteri La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha modificato l’art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015 disponendo che a decorrere dall’1.7.2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devo­no essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica, secondo il medesimo schema e le stesse regole. Con riguardo alla predisposizione del file relativo alle operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, è necessario valorizzare l’elemento  <CodiceDestinatario> riportando il codice “XXXXXXX”. Per quanto concerne, invece, le operazioni di acquisto, ai fini della predisposizione del file XML da inviare mediante il Sistema di Interscambio, dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di do­cumento, in relazione alle differenti fattispecie: TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, codice che viene utilizzato, nel­l’am­­­bito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015): per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;per ciascuna operazione passiva, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Dall’ 1.07.2022 obbligo e-fattura per soggetti in regime di vantaggio o forfetario o con opzione L398/91  L’art. 18 del DL 30.4.2022 n. 36 (convertito nella L. 79/2022 del 29.06.2022) ha esteso, dall’1.7.2022, gli ob­blighi di fatturazione elettronica via SdI: ai soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” (di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) e a quelli che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, rag­guagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro; ai soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, pro­venti per un importo superiore a 25.000,00 euro.
Titolare effettivo
Comunicazione di dati e informazioni nelle apposite sezioni del Registro delle imprese (DM MEF e e MISE 11.3.2022 n. 55)  
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25.5.2022 n. 121 il DM MEF e MISE 11.3.2022 n. 55 che disciplina le modalità di comunicazione e accesso ai dati e alle informazioni relativi ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Le comunicazioni di tali dati e informazioni in apposite sezioni del Registro delle imprese saranno effettuate a partire da quando interverranno una serie di provvedimenti attuativi. In particolare, si dovrà procedere entro sessanta giorni decorrenti dal momento in cui, intervenuti i suddetti provvedimenti attuativi, l’operatività del sistema sarà accertata con provvedimento del MISE da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale. L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro di cui all’art. 2630 c.c. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa  pecuniaria è ridotta ad un terzo. L’accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva è consentito a   talune autorità, al pubblico ed ai soggetti obbligati al rispetto della disciplina antiriciclaggio (ad esempio, i Dottori commercialisti).
DL 73/20222Principali novità (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”)
Proroga 30.11.20222E’ stata prorogato al 30.11.2022 il termine di pre­sentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato COVID-19.
Differimento a regime del termine di presentazione degli elenchi INTRASTATA partire dagli elenchi relativi al mese di maggio, l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT potrà avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti. Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale. La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.
Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”  Viene prevista l’esclusione della comunicazione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione). Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.  
Proroga della presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021  L’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1 co. 769 della L. 160/2019. Si tratta della dichiarazione riferita: agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.  
Razionalizzazione delle  deduzioni IRAP per lavoro a tempo indeterminato
segue  
L’art. 10 del DL 73/2022 semplifica l’indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei di­pen­denti a tempo indeterminato. Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall’altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.   Disciplina applicabile ante modifiche In base alla disciplina vigente ante modifiche, la facoltà di portare, per l’intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di “deduzione residuale”. In pratica, il contribuente deve: innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;poi, se la sommatoria delle citate deduzioni è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto. Tale impostazione rende complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i con­tri­bu­enti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (co­mun­que interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni.   Disciplina applicabile post modifiche La modifica normativa risolve alla radice ogni questione: da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il per­sonale dipendente con contratto a tempo indeterminato; dall’altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con rife­ri­mento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attual­mente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.). Decorrenza Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”. La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022. Tale circostanza comporterà un adeguamento della modulistica, salvo consentire, in via transitoria per quest’anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nei righi in cui attualmente deve essere riportata la sola deduzione eccedente (IC69 e IS7, per le società di capitali). Per contro, non mutando gli oneri deducibili, né i proventi imponibili, non occorre rideterminare l’IRAP dovuta per il 2021.  
Disciplina delle società in perdita sistematica Abrogazione dal periodo d’imposta 2022 “solare”  L’art. 9 co. 1 e 3 del DL 73/2022 dispone l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 138/2011. Non viene, invece, modificata la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94. La modifica opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2022, per i soggetti “solari”). Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo d’imposta 2022 “solare” laddove: i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale; ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo. Ferma restando l’applicazione della disciplina per il periodo d’imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), anche un’eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.  
Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari
Ridu­zio­ne della soglia   segue
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DL 167/90, gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 co. 2 del DLgs. 231/2007, i soggetti di cui all’art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 co. 5 lett. i) del DLgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agen­zia delle Entrate: i dati di cui all’art. 31 co. 2 del DLgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale; limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR; indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata. L’art. 16 del DL 73/2022 riduce a 5.000,00 euro, rispetto al precedente limite di 15.000,00 euro, la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero sopra illustrato. Il nuovo limite di 5.000,00 euro si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che deve avvenire entro il 31.10.2022.  
Imposte di    bollo sulle fatture elettroniche  L’art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l’incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari. A seguito della modifica apportata dall’art. 3 co. 4 e 5 del DL 73/2022 all’art. 17 co. 1-bis lett. a) e b) del DL 124/2019, il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta  relativa al secondo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro. L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023.  
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA Modifica termine per il secondo trimestre  L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno. In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno. Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre). Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).  
Modifica del termine di    registrazione degli atti segueModificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, con l’art. 14 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per: la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;la denuncia di eventi successivi alla registrazione. L’imposta di registro è ancorata alla registrazione degli atti. La registrazione, per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, deve avvenire “in termine fisso”. Il termine fisso di registrazione è stabilito dall’art. 13 del DPR 131/86 che, fino al 21.6.2022, lo fissava in 20 giorni, dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune ec­cezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni. Ora, il DL 73/2022 porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del DPR 131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti sog­getti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto). Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto. Denuncia di eventi successivi È stato modificato anche l’art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione. Ad esempio, la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata: in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto; in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del DPR 131/86);in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo indeterminato (ex art. 36 del DPR 131/86). Dal 22.6.2022, in tali situazioni opera il nuovo termine di 30 giorni per la denuncia, sicché il con­tri­buente ha a disposizione 10 giorni in più per procedere alla registrazione rispetto a prima.
Applicabilità agli Enti del terzo settore della disciplina fiscale transitoria  Le disposizioni fiscali previste dal Titolo X del DLgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) si applicheranno dal periodo d’imposta successivo a quello in cui, oltre all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (già intervenuta nel mese di novembre 2021), verrà rilasciata l’autorizzazione della Commissione Europea rispetto ad alcune misure regolate dal medesimo codice (art. 104 co. 2 del DLgs. 117/2017). In deroga a ciò, si applicano dall’1.1.2018 e fino al suddetto periodo di entrata in vigore delle disposizioni fiscali, a ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, le disposizioni specificamente individuate al co. 1 del citato art. 104 quali, ad esempio, il “social bonus”, le agevolazioni in tema di imposte indirette e tributi locali e in tema di erogazioni liberali. A seguito dell’operatività del RUNTS, si era posta la questione se le disposizioni operative in via transitoria potessero essere applicate anche agli enti diversi da quelli espressamente indicati i quali, conseguita l’iscrizione al nuovo Registro, possono qualificarsi a tutti gli effetti come enti del Terzo settore. Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, integrando il co. 1 dell’art. 104 del DLgs. 117/2017, l’art. 26 del DL 73/2022 dispone che la predetta disciplina transitoria si applica, a decorrere dall’operatività del RUNTS, agli enti che si iscrivono al medesimo registro (e non solo più limitatamente a ONLUS, ODV e APS).

(fonte eutekne)


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