Circolare clientela – Marzo 2023

Circolare clientela – Marzo 2023

Indice Argomenti

1… Crediti d’imposta per energia elettrica, gas e carburante – Comunicazione dei crediti
maturati nel 2022 e non ancora utilizzati – Modalità e termini

2… Crediti d’imposta per energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023 – Utilizzo in compensazione

3… Soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas
naturale o prodotti petroliferi – Contributo straordinario per il 2023 e 2022 – Chiarimenti

4… Servizi di teleriscaldamento – Aliquota IVA del 5% per il primo trimestre 2023 –
Provvedimento attuativo

5… Super-deduzione dei costi di ricerca e sviluppo – Modifiche al provvedimento attuativo e chiarimenti ufficiali

6… Fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in catasto – Approvazione dei coefficienti per il calcolo dell’IMU e dell’IMPI per il 2023

7… Contributi INPS artigiani e commercianti – Aliquote contributive per il 2023

8… Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 – Aliquote contributive per il 2023

9… Imprese che erogano servizi di trasporto di persone – Contributo per l’acquisto
di carburante – Presentazione delle domande

10. Contributo una tantum per le edicole – Presentazione delle domande

11. Superbonus per gli enti del Terzo settore – Limiti di spesa per immobili nelle categorie
B/1, B/2 o D/4 – Chiarimenti

12. Detrazioni edilizie – Beneficiario deceduto prima dell’opzione di cessione del credito –
Fruizione da parte dell’erede

13. Bonus facciate – Mancato utilizzo del bonifico “parlante” – Attestazione dell’impresa esecutrice

14. Patent box – Ulteriori chiarimenti

15. Regime degli impatriati – Professionista che riprende l’attività presso la medesima
struttura associativa

16. Rinuncia alla richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale – Utilizzo in dichiarazione
IVA – Esonero dalla presentazione della garanzia

17. Credito IVA trasferito al consolidato – Obbligo di utilizzo

18. Operazioni esenti in reverse charge – Errata fatturazione – Diritto al rimborso

19. Contratto di sale and lease back – Trattamento ai fini IVA

20. Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà – Restituzione del contributo non spettante – Modalità

21. Regione Friuli Venezia Giulia – Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) – Modalità di versamento

1. CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE COMUNICAZIONE DEI CREDITI MATURATI NEL 2022 E NON ANCORA UTILIZZATI – MODALITÀ E TERMINI

Con i provv. 16.2.2023 n. 44905 e 1.3.2023 n. 56785, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell’ammontare dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante maturati nel 2022 e non ancora utilizzati, approvando l’apposito modello e le relative istruzioni per la compilazione.

1.1 AMBITO APPLICATIVO

La comunicazione interessa le imprese che hanno beneficiato dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi:

• al terzo trimestre 2022 (art. 6 del DL 115/2022);

• ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 del DL 144/2022);

• al mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022).

Imprese agricole e della pesca

La medesima comunicazione riguarda anche le imprese esercenti attività agricola, della pesca o l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, in relazione al credito d’imposta per l’acquisto di carburante relativo al quarto trimestre 2022 (art. 2 del DL 144/2022).

Per effetto dell’art. 15 co. 1-quinquies del DL 198/2022 (c.d. “milleproroghe”), inserito in sede di conversione nella L. 24/2023, l’obbligo di comunicazione riguarda anche il credito d’imposta per l’acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativo al terzo trimestre 2022 (art. 7 del DL 115/2022).

1.2 ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario, in alternativa, abbia:

• già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite il modello F24, ai sensi del D.lgs. 241/97;

• già comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito.

1.3 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La comunicazione va inviata:

• dal 16.2.2023 al 16.3.2023;

• utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (nuova versione approvata con il provv. 1.3.2023 n. 56785);

• dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato;

• utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.

Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi del D.lgs. 241/97, fino alla data della comunicazione stessa.

Soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia

Il provv. Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 56785 ha stabilito che i soggetti localizzati nei Comuni di Livigno e Campione d’Italia, non titolari di partita IVA, inviano il modello di comunicazione:

• all’indirizzo PEC cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it;

• sottoscritto con firma digitale dal soggetto beneficiario dei crediti d’imposta o dal suo rappresentante, oppure sottoscritto con firma autografa, scansionato e trasmesso al suddetto indirizzo PEC unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

• anche tramite un intermediario appositamente delegato.

I modelli inviati tramite PEC riferiti a soggetti titolari di partita IVA saranno respinti.

1.4 MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE

Il mancato invio di una valida comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione nel modello F24 a partire dal 17.3.2023.

1.5 FUTURA CESSIONE DEL CREDITO

L’invio della comunicazione non preclude la possibilità di effettuare successivamente la cessione del credito.

2. CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTE RELATIVI AL PRIMO TRIMESTRE 2023 – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Con la Ris. Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 8, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburante relativi al primo trimestre 2023.

2.1 CODICI TRIBUTO

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

• “7010”, per il credito d’imposta a favore delle imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 197/2022);

• “7011”, relativo al credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (art. 1 co. 3 della L. 197/2022);

• “7012”, per il credito d’imposta a favore delle imprese gasivore (art. 1 co. 4 della L. 197/2022);

• “7013”, per il credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore (art. 1 co. 5 della L. 197/2022);

• “7014”, relativo al credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (art. 1 co. 45 e 46 della L. 197/2022).

2.2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

In sede di compilazione del modello F24:

• i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”);

• nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

3. SOGGETTI CHE PRODUCONO, IMPORTANO, DISTRIBUISCONO O VENDONO ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE O PRODOTTI PETROLIFERI CONTRIBUTO straordinario per il 2023 e 2022 – chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.2.2023 n. 4, in relazione ai soggetti che operano nel settore energetico, ha fornito chiarimenti in merito al:

• contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, di cui all’art. 1 co. 115-119 della L. 197/2022;

• contributo straordinario per il 2022 previsto dall’art. 37 del DL 21/2022, come modificato dall’art. 1 co. 120-121 della L. 197/2022.

3.1 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER IL 2023

I soggetti tenuti al pagamento del contributo di solidarietà per il 2023 sono coloro che esercitano nel territorio dello Stato una o più delle seguenti attività:

• produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;

• rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale;

• produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;

• importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;

• introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

A titolo indicativo e non esaustivo, si può fare riferimento ai seguenti codici ATECO:

• 06.20.00 “Estrazione di gas naturale”;

• 19.20.10 “Raffinerie di petrolio”;

• 19.20.20 “Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)”;

• 19.20.30 “Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento”;

• 19.20.90 “Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati”;

• 35.11.00 “Produzione di energia elettrica”;

• 35.14.00 “Commercio di energia elettrica”;

• 35.21.00 “Produzione di gas”;

• 35.23.00 “Commercio di gas distribuito mediante condotte”;

• 46.71.00 “Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento”;

• 47.30.00 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”.

Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione del prelievo:

• i soggetti passivi IRES di cui all’art. 73 co. 1 lett. a), b) e d) del TUIR; sono quindi esclusi i soggetti di cui alla lett. c), i quali svolgono in via esclusiva o principale attività non commerciale, vale a dire gli enti pubblici diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

• sia le imprese che risiedono nel territorio dello Stato, sia le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti (a prescindere dall’attività esercitata dalla casa madre).

Tali soggetti sono tenuti al versamento del contributo se, nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso all’1.1.2023 (periodo d’imposta 2022 per i soggetti “solari”), l’ammontare dei ricavi conseguiti dalle citate attività è pari almeno al 75% dell’ammontare complessivo annuo dei ricavi di cui all’art. 85 del TUIR.

Soggetti esclusi

Non sono tenuti al pagamento del contributo di solidarietà:

• le imprese che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti;

• le microimprese e le piccole imprese (sulla base dei requisiti previsti dal DM 18.4.2005) che esercitano l’attività riconducibile al codice ATECO 47.30.00 “Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione”;

• i soggetti che hanno intrapreso l’attività nell’anno d’imposta precedente a quello in corso all’1.1.2023.

3.2 BASE IMPONIBILE E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER IL 2023

Ai fini del calcolo della base imponibile, rileva l’ammontare di reddito determinato in base alle previsioni del titolo II, capi II e IV, del TUIR, conseguito nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso all’1.1.2023, senza considerare, per ognuno dei periodi d’imposta interessati, l’eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, nonché la deduzione conseguita per effetto della c.d. “agevolazione ACE”.

Occorre quindi fare riferimento all’importo indicato nel rigo RF63 del modello REDDITI SC.

L’ammontare del contributo straordinario è determinato applicando un’aliquota pari al 50% sulla base imponibile e non può in ogni caso essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso all’1.1.2022 (ovvero del fondo di dotazione per le stabili organizzazioni di società residenti all’estero).

3.3 MODIFICHE AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL 2022

Con riferimento al contributo straordinario per il 2022, a seguito delle modifiche apportate all’art. 37 del DL 21/2022 dall’art. 1 co. 120 e 121 della L. 197/2022, viene specificato che:

• tale contributo è dovuto solo a condizione che almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 derivi dalle attività di produzione, importazione, estrazione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi;

• tale contributo è calcolato in misura percentuale (25%) all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 30.4.2022, rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 30.4.2021; ai fini del calcolo del saldo, si assume il totale delle operazioni attive e passive, al netto dell’IVA, indicato nelle LIPE;

• non concorrono a formare la base imponibile le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni, altri titoli non rappresentativi di merce o quote sociali che intercorrono tra le imprese energetiche, nonché le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale (artt. 7 – 7-septies del DPR 633/72), se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA.

3.4 VERSAMENTO DEL MAGGIOR CONTRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO PER IL 2022

Se, per effetto delle suddette modifiche, l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30.11.2022, il versamento dell’importo residuo è effettuato entro il 31.3.2023 con le modalità previste dall’art. 17 del D.lgs. 241/97. Tale termine concerne esclusivamente i casi in cui il maggior contributo sia dovuto per effetto delle modifiche e non rappresenta una “rimessione nei termini” per quei soggetti che non abbiano versato, in tutto o in parte, il contributo dovuto entro l’ordinaria scadenza del 30.11.2022.

3.5 RECUPERO DEL MAGGIOR CONTRIBUTO STRAORDINARIO VERSATO PER IL 2022

Se, per effetto delle suddette modifiche, l’ammontare del contributo risulta invece minore di quello complessivamente dovuto entro il 30.11.2022, il maggiore importo versato è ammesso in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/97, a decorrere dal 31.3.2023.

In assenza dell’opzione per la compensazione, resta impregiudicato il diritto al rimborso.

La scelta riguardante l’ammontare dell’eccedenza di versamento da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso deve essere effettuata nell’apposito quadro CS della dichiarazione IVA 2023 (relativa al 2022).

4. SERVIZI DI TELERISCALDAMENTO – ALIQUOTA IVA DEL 5% PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023 – PROVVEDIMENTO ATTUATIVO

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2023 n. 43406, sono state definite le modalità di attuazione della disposizione che ha introdotto l’aliquota IVA del 5% per i servizi di teleriscaldamento, limitatamente al primo trimestre 2023.

4.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

L’aliquota IVA del 5% si applica alle forniture di servizi di teleriscaldamento addebita-te nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2023.

Qualora le forniture siano addebitate sulla base di consumi stimati, l’aliquota ridotta si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili (anche percentualmente) ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023, ancorché i predetti consumi effettivi siano addebitati agli utenti in fatture emesse successivamente.

Nel provvedimento è precisato che, anche ai servizi di teleriscaldamento, si rendono applicabili i chiarimenti contenuti nella Ris. Agenzia delle Entrate 6.9.2022 n. 47 per le somministrazioni di gas. Dunque, l’aliquota IVA del 5% si applica all’intera fornitura del servizio di teleriscaldamento resa all’utente finale, per il periodo di vigenza della norma temporanea.

4.2 NOZIONE DI “TELERISCALDAMENTO”

Quanto alla nozione di “teleriscaldamento”, il provvedimento specifica che ci si riferisce ai servizi forniti mediante le reti di teleriscaldamento di cui all’art. 2 co. 2 lett. gg) del D.lgs. 102/2014.

Questa disposizione li definisce come “qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento (…) di spazi, per pro-cessi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”. Sono, quindi, escluse dall’agevolazione le reti di teleraffreddamento o teleraffrescamento.

5. SUPER-DEDUZIONE DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO – MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO E CHIARIMENTI UFFICIALI

In merito alla super-deduzione del 110% delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali di cui all’art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146 (denominata anche “nuovo Patent box”), sono stati emanati:

• il provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 52642, recante alcune modifiche al provv. 15.2.2022 n. 48243;

• la circ. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 5, che fornisce chiarimenti sulla disciplina agevolativa.

5.1 AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere al nuovo regime anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub-licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando i requisiti richiesti.

5.2 ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’opzione per il nuovo regime:

• va esercitata nella dichiarazione dei redditi (quadro OP del modello REDDITI);

• può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come dichiarazione tardiva oppure come dichiarazione integrativa/sostitutiva di quella già trasmessa nei termini;

• può essere esercitata anche avvalendosi della c.d. “remissione in bonis”.

5.3 MECCANISMO PREMIALE PER I SOFTWARE

Con riferimento all’applicazione del meccanismo premiale, per il software coperto da copyright può essere considerata rilevante la registrazione presso l’apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.

5.4 CUMULABILITÀ CON IL CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

In merito al cumulo con il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019, i costi vanno assunti al netto dell’imposta sui redditi e dell’IRAP riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box.

6. FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE “D” NON ISCRITTI IN CATASTO – APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL’IMU E DELL’IMPI PER IL 2023

Con il DM 13.2.2023, pubblicato sulla G.U. 27.2.2023 n. 49, sono stati approvati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile ai fini dell’IMU (imposta municipale propria) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI), dovute per l’anno 2023, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:

• classificabili nel gruppo catastale “D” (immobili a destinazione speciale), quali opifici, alberghi, teatri, cinema, case di cura, centri commerciali, ecc.;

• non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita;

• interamente posseduti da imprese;

• distintamente contabilizzati.

Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella:

20231,1220121,3920011,9319902,54
20221,2520111,432000219892,66
20211,320101,4519992,0319882,78
20201,3120091,4719982,0619873,01
20191,3220081,5319972,1119863,24
20181,3420071,5819962,1819853,47
20171,3420061,6219952,2419843,7
20161,3520051,6719942,3119833,93
20151,3520041,7719932,3619824,16
20141,3520031,8319922,38  
20131,3620021,8919912,43  

6.2 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Per tali fabbricati la base imponibile è determinata:

• alla data di inizio di ciascun anno solare oppure, se successiva, alla data di acquisizione, applicando per ogni anno di formazione dei costi i coefficienti di aggiornamento sopra riportati;

• fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.

7. CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER IL 2023

L’INPS, con la circ. 10.2.2023 n. 19, ha illustrato la contribuzione dovuta per il 2023 dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti, che subisce un ulteriore incremento di 0,45 punti percentuali rispetto al 2022 nei confronti dei collaboratori di età non superiore a 21 anni.

Per i titolari e i collaboratori con più di 21 anni di età, infatti, dal 2018 l’aliquota contributiva ha raggiunto la misura a regime del 24% prevista dall’art. 24 co. 22 del DL 201/2011.

7.1 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ARTIGIANI

Per gli artigiani, l’aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24%.

Tale aliquota è ridotta al 23,25% (prima 22,80%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente l’importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

• al 25%;

• ovvero al 24,25%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

7.2 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE COMMERCIANTI

Per i commercianti, è dovuta l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, che dall’1.1.2022 è stabilita nella misura dello 0,48% (art. 1 co. 380 della L. 178/2020).

L’aliquota contributiva per il 2023 rimane quindi pari al 24,48%.

Tale aliquota è ridotta al 23,73% (prima 23,28%) per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

Per il reddito eccedente l’importo di 52.190,00 euro (rispetto al precedente limite di 48.279,00 euro), le suddette aliquote sono aumentate di un punto, diventando quindi pari:

• al 25,48%;

• ovvero al 24,73%, per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni.

7.3 RIDUZIONE PER I SOGGETTI GIÀ PENSIONATI

Per gli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati, i contributi dovuti sono ridotti alla metà.

7.4 CONTRIBUTO DI MATERNITÀ

Sia per gli artigiani che per i commercianti, il contributo per le prestazioni di maternità rimane pari a 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annua).

7.5 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023

Il minimale di reddito per il 2023, da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi dovuti da artigiani e commercianti, è pari a 17.504,00 euro (prima 16.243,00 euro).

7.6 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023

Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione INPS, è invece pari:

• a 86.983,00 euro (prima 80.465,00 euro), per coloro che hanno anzianità contributiva al 31.12.95;

• ovvero a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro), per coloro che non hanno anzianità contributiva al 31.12.95, iscritti a partire dall’1.1.96 o successivamente a tale data.

7.7 MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I versamenti dei contributi devono essere effettuati, mediante il modello F24, entro:

• il 16.5.2023, il 21.8.2023, il 16.11.2023 e il 16.2.2024, per quanto concerne il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

• i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF, per quanto riguarda i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo e secondo acconto 2023 e saldo 2023.

8 SOGGETTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95 – ALIQUO-TE CONTRIBUTIVE PER IL 2023

Con la circ. 1.2.2023 n. 12, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote e i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per il 2023 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

8.1 ALIQUOTE PER I COLLABORATORI E SOGGETTI ASSIMILATI

Nei confronti dei collaboratori e delle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota di contribuzione previdenziale è pari al 33%.

A tale valore vanno sommate:

• l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;

• l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, che dall’1.1.2022 è dovuta nella stessa misura prevista per la NASPI (art. 1 co. 223 della L. 234/2021), quindi pari all’1,31%.

Pertanto, le aliquote contributive per il 2023 confermano quelle del 2022 e sono pari al:

• 35,03%, in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

• 33,72%, in mancanza di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i collaboratori e soggetti assimilati titolari di pensione o assicurati anche presso

altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2023 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

8.2 ALIQUOTE PER I PROFESSIONISTI

Anche con riferimento ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, sono confermate le aliquote applicate nel 2022.

Per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, la misura dell’aliquota per il 2023 resta quindi pari al 26,23% (25% aliquota previdenziale + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO).

Soggetti pensionati o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie

Per i professionisti titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie, per il 2023 continua ad applicarsi la sola aliquota previdenziale del 24%.

8.3 MASSIMALE DI REDDITO PER IL 2023

Il massimale di reddito per il 2023, oltre il quale non è più dovuta la contribuzione alla Gestione separata INPS, è pari a 113.520,00 euro (prima 105.014,00 euro).

8.4 MINIMALE DI REDDITO PER IL 2023

Il minimale di reddito valido per il 2023 è invece pari a 17.504,00 euro (prima 16.243,00 euro).

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’ac-credito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.200,96 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

• 4.591,30 euro (di cui 4.376,00 euro ai fini pensionistici), per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;

• 5.902,35 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

• 6.131,65 euro (di cui 5.776,32 euro ai fini pensionistici), per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.

9.  IMPRESE CHE EROGANO SERVIZI DI TRASPORTO DI PERSONE – CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI CARBURANTE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il DM 10.2.2023 n. 22 sono stati definiti i termini di presentazione delle domande per ricevere il contributo per l’acquisto di carburante per gli autobus destinati al tra-sporto di persone, di cui all’art. 9 co. 3 – 4 del DL 9.8.2022 n. 115 e al DM 13.9.2022 n. 273.

9.1 SOGGETTI INTERESSATI

Il contributo è rivolto alle imprese che svolgono servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, non soggette a obblighi di servizio pubblico.

9.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo ammonta fino al 20% della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell’anno 2022 (mesi da maggio ad agosto 2022), al netto dell’IVA, per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa Euro 5.

9.3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, tramite il soggetto gestore CONSAP spa:

• dalle ore 12.00 del 20.2.2023 e fino alle ore 12.00 del 13.3.2023;

• in via telematica, tramite la piattaforma https://carburantebus2022.consap.it;

• sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Compilazione della dichiarazione sostitutiva

La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante legale dell’impresa, sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale sono attestati:

• i dati dell’impresa;

• i dati di immatricolazione (targa, alimentazione, motorizzazione, ecc.) di ciascun autobus per la cui alimentazione è stata emessa la fattura;

• l’entità del ristoro richiesto;

• gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto.

Fatture di acquisto dei carburanti

Alla domanda devono essere allegate la copia delle fatture quietanzate, oppure della documentazione attestante il pagamento, relative all’acquisto, avvenuto in Italia, del carburante per l’alimentazione degli autobus, emesse nel secondo quadrimestre 2022.

9.4 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene riconosciuto:

• nell’ambito del previsto limite di spesa, pari a 15 milioni di euro;

• nel rispetto dei limiti stabiliti dall’Unione europea nel Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito della guerra in Ucraina.

Qualora le risorse finanziarie disponibili siano inferiori alla somma dei contributi richiesti ed ammissibili, il contributo da erogare a ciascuna impresa viene proporzionalmente ridotto.

9.5 REGIME FISCALE DEL CONTRIBUTO

i contributi in esame:

• non concorrono alla formazione del reddito e dell’IRAP;

• non rilevano ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

9.6 CONTROLLI, REVOCA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO

Anche successivamente all’erogazione dei contributi, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può:

• effettuare accertamenti e verifiche, anche in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari;

• procedere alla revoca del provvedimento di accoglimento della domanda di contributo;

• disporre la restituzione del contributo concesso.

Qualora l’impresa abbia ricevuto un contributo in misura superiore all’ammontare ammesso, deve:

• comunicare tale circostanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 30.7.2023;

• restituire l’ammontare ricevuto in eccedenza.

Se tale comunicazione non viene effettuata, l’impresa decade dal diritto al contributo e si procede al recupero dell’intero importo erogato.

10. CONTRIBUTO UNA TANTUM PER LE EDICOLE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria 14.12.2022, sono state definite le modalità e i termini di presentazione delle domande per ricevere il contributo una tantum a favore delle edicole, di cui all’art. 2 del DPCM 28.9.2022.

10.1 SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere al contributo le persone fisiche che:

• esercitano l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO primario 47.62.10, in forma di impresa individuale o quale socio titolare dell’attività nell’ambito di una società di persone;

• non sono titolari di reddito da lavoro dipendente.

10.2 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è riconosciuto nella misura massima di 2.000,00 euro, a fronte della realizzazione, nel corso dell’anno 2022, di almeno una delle seguenti attività:

• interventi di trasformazione digitale;

• interventi di ammodernamento tecnologico;

• fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;

• attivazione di uno o più punti vendita addizionali;

• realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

10.3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di accesso al contributo devono essere presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri:

• dalle ore 10.00 del 15.2.2023 e fino alle ore 17.00 del 15.3.2023;

• in via telematica, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Compilazione della dichiarazione sostitutiva

Attraverso la suddetta procedura telematica, occorre compilare l’apposita dichiara-zione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, attestante:

• il possesso dei requisiti previsti;

• le attività realizzate nel 2022;

• le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate;

• le informazioni relative agli aiuti “de minimis” ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso;

• gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

Conservazione ed esibizione della documentazione

La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.

10.4 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene riconosciuto:

• nell’ambito del previsto limite di spesa, pari a 15 milioni di euro;

• nel rispetto dei limiti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

In caso di superamento del limite di spesa rispetto alle domande ammesse all’agevolazione, si procederà al riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

Il contributo spettante viene erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario indicato nella domanda.

10.5 REGIME FISCALE DEL CONTRIBUTO

In assenza di un’espressa esclusione normativa, il contributo in esame è da considerarsi rilevante ai fini fiscali e quindi soggetto alla ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all’art. 28 co. 2 del DPR 600/73.

10.6 CONTROLLI

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria effettua verifiche a campione sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per beneficiare dell’agevolazione.

I soggetti beneficiari del contributo sono comunque tenuti a comunicare tempestiva-mente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria l’eventuale perdita dei requisiti di ammissibilità al beneficio richiesto, nonché ogni altra variazione che incida sulla con-cessione dello stesso.

10.7 REVOCA DEL CONTRIBUTO

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria accerti l’insussistenza di uno o più dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui risultino false le dichiarazioni rese, procede alla revoca della concessione e al recupero del contributo erogato.

11 SUPERBONUS PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE – LIMITI DI SPESA PER IMMOBILI NELLE CATEGORIE B/1, B/2 O D/4 – CHIARIMENTI

Con la circ. 8.2.2023 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riguardo alle modalità applicative del co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 concernente il superbonus spettante alle ONLUS e ad altri enti no profit. Il citato co. 10-bis, in particolare, reca alcune disposizioni “integrative” per il calcolo dei tetti massimi di spese ammesse alla detrazione superbonus, con riguardo a ciascuna delle tipologie di interventi agevolati di cui ai commi da 1 a 8 dell’art. 119 del DL 34/2020, quando il soggetto che effettua gli interventi è una ONLUS, una organizzazione di volontariato (ODV) o una associazione di promozione sociale (APS), di cui alla lett. d-bis) del co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, che sia anche in possesso di tutti i seguenti requisiti:

• svolgimento di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;

• assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del consiglio di amministrazione;

• possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (quest’ultimo, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’1.6.2021, data di entrata in vigore del DL 77/2021).

11.1 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI

Con riguardo al primo requisito, la circ. 3/2023 precisa che la norma contenuta nel co. 10-bis in argomento non prevede che l’immobile sia già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari e assistenziali al momento dell’effettuazione degli interventi. Quel che rileva, infatti, è che l’immobile rientri in una delle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 o che, in caso di cambio di destinazione d’uso, l’immobile sia accatasta-to in dette categorie prima dell’inizio dei lavori.

Le particolari modalità di calcolo dei limiti di spesa ammessi al superbonus di cui all’art. 119 co. 10-bis del DL 34/2020, peraltro, si applicano anche nel caso in cui l’attività di servizi socio-sanitari e assistenziali venga svolta in via mediata attraverso la stipula di un contratto di affitto d’azienda con un altro soggetto.

11.2ASSENZA DI COMPENSI O INDENNITÀ DI CARICA A FAVORE DEI MEMBRI DEL CDA

Quanto al secondo requisito concernente l’assenza di compensi o indennità di carica a favore dei membri del consiglio di amministrazione (CdA), invece, esso deve sussistere dall’1.6.2021 e deve permanere per tutta la durata del periodo di fruizione dell’agevolazione.

Detta condizione deve sussistere e permanere anche nel caso in cui si opti per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.

La gratuità dell’attività dei componenti il consiglio di amministrazione deve peraltro risultare dallo statuto vigente alla data dell’1.6.2021.

11.3 TITOLO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI

Relativamente all’ultima condizione richiesta, la circ. 3/2023 chiarisce che l’immobile deve essere tassativamente posseduto in base ai titoli previsti dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito).

La ONLUS che svolge le predette attività e che detiene l’immobile per il tramite di un contratto di locazione, quindi, non può avvalersi delle modalità di calcolo del citato co. 10-bis.

12. DETRAZIONI EDILIZIE – BENEFICIARIO DECEDUTO PRIMA DELL’OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO – FRUIZIONE DA PARTE DELL’EREDE

Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 213, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in merito alle modalità di fruizione delle detrazioni edilizie da parte dell’erede del beneficiario che ha sostenuto le spese per l’intervento agevolato, ma è deceduto prima di aver perfezionato l’opzione di cessione del credito corrispondente alla detrazione ex art. 121 del DL 34/2020.

12.1 BONUS FACCIATE

La vicenda esaminata dell’Agenzia delle Entrate riguarda un intervento volto al rifacimento della facciata dell’edificio, agevolato con il bonus facciate a norma dell’art. 1 co. 220 della L. 160/2019 (intervento di rifacimento della facciata influente dal punto di vista termico o che interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio). Detta detrazione viene ripartita in dieci quote annuali, costanti e di pari importo, nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi (art. 1 co. 222 della L. 160/2019).

Il bonus facciate rientra tra le detrazioni edilizie di cui all’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, per le quali, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per il c.d. “sconto sul corrispettivo” o per la cessione di un credito d’imposta di ammontare pari alla detrazione spettante.

12.2 TRASFERIMENTO DELLE RATE MORTIS CAUSA

Per gli interventi elencati all’art. 2 del DM 6.8.2020 n. 159844 (c.d. decreto “Requisiti”), tra i quali vi sono i lavori di rifacimento delle facciate ex art. 1 co. 220 della L. 160/2019 (come quelli esaminati nella risposta a interpello 213/2023), si applica l’art. 9 co. 1 del medesimo decreto. A norma di tale disposizione, in caso di decesso dell’avente diritto, l’erede subentra al de cuius nella spettanza delle quote di detrazione non ancora fruite, a condizione che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. 12.3 MODALITÀ DI FRUIZIONE PER L’EREDE Con la risposta a interpello 213/2023, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la quota di detrazione riferita all’anno di sostenimento delle spese competeva al de cuius (che tuttavia non ha perfezionato l’opzione di cessione del credito corrispondente alla detrazione). Tale quota va pertanto indicata nella dichiarazione dei redditi da presentare a nome del de cuius, da parte degli eredi, in relazione a tale periodo d’imposta. L’Amministrazione finanziaria esclude dunque, per l’erede del beneficiario della detrazione edilizia, la facoltà di optare fin dall’origine per la cessione del credito, ex art. 121 del DL 34/2020, corrispondente all’intera detrazione spettante al beneficiario deceduto. Con riferimento alle rate residue di detrazione edilizia trasferite, l’erede (che ha la detenzione materiale e diretta dell’immobile) potrà:

• fruirne nella propria dichiarazione dei redditi;

• oppure optare per la cessione del credito corrispondente alle stesse, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020 e del provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873.

13. BONUS FACCIATE – MANCATO UTILIZZO DEL BONIFICO “PARLANTE” – ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE

Con la risposta a interpello 14.2.2023 n. 214, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il bonus facciate di cui dall’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, in caso di mancata effettuazione del pagamento mediante il c.d. bonifico “parlante”, rimane vali-da, ai fini della fruizione della detrazione, l’attestazione dell’impresa esecutrice di aver ricevuto il pagamento per gli interventi realizzati e di averlo incluso nella propria con-tabilità ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

13.1 BONIFICO “PARLANTE”

Ai sensi del DM 18.2.98 n. 41 (recante le norme di attuazione e le procedure di con-trollo in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio), i contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese per gli interventi agevolati utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (c.d. bonifico “parlante”).

Su tali bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento operano, all’atto dell’accredito, una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei pagamenti.

L’obbligo di effettuare i pagamenti con “bonifico parlante” vale anche per il bonus facciate, per il quale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.2.2020 n. 2, § 4.1, e 25.7.2022 n. 28, p. 76):

• possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali per l’ecobonus ex art. 14 del DL 63/2013 o per la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis del TUIR, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della L. 160/2019;

• la detrazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi, purché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta.

13.2 ATTESTAZIONE DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Con la risposta a interpello 214/2023, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, in virtù del rinvio recato dall’art. 1 co. 223 della L. 160/2019 al DM 41/98, anche in materia di bonus facciate, se il pagamento delle spese per interventi agevolati viene eseguito mediante bonifico “ordinario” anziché “parlante”, e non è possibile ripetere il bonifico, il contribuente può comunque fruire della detrazione, se in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini dell’imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.

14. PATENT BOX – ULTERIORI CHIARIMENTI

Con le risposte a interpello 7.2.2023 n. 194 e n. 200, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni con riguardo al Patent box.

14.1 CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA E SUBENTRO NELL’OPZIONE DEL DANTE CAUSA

In caso di cessione del ramo d’azienda, l’avente causa non può automaticamente subentrare nell’opzione Patent box esercitata dal dante causa.

Per effetto dell’art. 5 del DM 30.7.2015, le ipotesi per le quali l’avente causa subentra nell’opzione del dante causa nonché nella natura e nell’anzianità dei costi da indicare nel c.d. “nexus ratio” contemplano solamente le operazioni successorie sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale (fusioni e scissioni) oppure neutrali solo sotto l’aspetto fiscale (conferimenti di azienda).

14.2 MECCANISMO DI “RECAPTURE” DELLE PERDITE

Le perdite generate in vigenza del regime del Patent Box vanno recuperate, fino al loro completo esaurimento, nell’ambito del medesimo regime agevolativo, attraverso il cosiddetto meccanismo di “recapture”, ad abbattimento del reddito lordo agevolabile dal periodo in cui questo reddito sarà conseguito e fino a capienza dello stesso, senza limitazioni di natura temporale.

Nel caso di specie, pertanto, la perdita prodotta con riferimento all’anno 2017 deve essere recuperata ad abbattimento dei redditi lordi agevolabili prodotti negli anni successivi, a cominciare dal periodo d’imposta 2018, fino al completo esaurimento. Di conseguenza, la concreta fruizione dell’agevolazione sotto forma di “variazione in diminuzione” potrà avvenire solo nel momento in cui i redditi generati dal bene immateriale saranno completamente depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime del Patent box.

15. REGIME DEGLI IMPATRIATI – PROFESSIONISTA CHE RIPRENDE L’ATTIVITÀ PRESSO LA MEDESIMA STRUTTURA ASSOCIATIVA

Ai fini dell’applicazione del c.d. regime degli impatriati di cui all’art. 16 del D.lgs. 147/2015, occorre che il lavoratore:

• trasferisca la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del TUIR;

• non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

• svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L’agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un quinquennio, a decorrere dal periodo d’imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’art. 2 del TUIR, e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Continuità dell’attività professionale ante e post rientro

Il principio di diritto Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 6 ricorda che l’art. 16 del D.lgs. 147/2015 si pone l’obiettivo di attrarre nel nostro Paese soggetti che vengano a svolgere un’attività lavorativa nel territorio italiano in virtù della minore tassazione del reddito ivi prodotto dal periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per alcuni dei periodi d’imposta successivi.

In questo documento si considera non in linea con la “vis attrattiva” sottesa alla norma la posizione lavorativa assunta dal lavoratore al rientro in Italia che si pone in “continuità” con quella precedente al trasferimento all’estero.

Ad avviso dell’Agenzia, tale principio si applica anche nelle ipotesi in cui il “rientro” in Italia da parte di un professionista avviene in esecuzione di rapporti contrattuali in-staurati con un’associazione professionale, in base ai quali il professionista, decorso il periodo di trasferimento, riprende a svolgere l’attività professionale presso la mede-sima struttura associativa. In questo caso, si ritiene non applicabile il regime speciale di cui all’art. 16 del D.lgs. 147/2015.

16. RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE – UTILIZZO IN DICHIARAZIONE IVA – ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA

Nella risposta a interpello 16.2.2023 n. 217, l’Agenzia delle Entrate ha affermato la possibilità della rinuncia alla richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale per fare confluire tale eccedenza detraibile nella dichiarazione IVA alla quale apporre il visto di conformità, per fruire dell’esonero dalla presentazione della garanzia. In particolare, laddove il rimborso risulti, di fatto, in fase di esecuzione, il soggetto passivo, previa comunicazione formale di rinuncia al rimborso e ottenuto il diniego da parte dell’Ufficio, può inserire il credito in dichiarazione IVA annuale al rigo VL26.

16.1 CONDIZIONI PER LA RETTIFICA DEL MODELLO IVA TR

Il caso di specie riguarda una società identificata direttamente ai fini IVA in Italia che ha presentato, nel 2020, il modello IVA TR relativo al terzo trimestre, senza apporre il visto di conformità. A fronte di ciò, la stessa ha ricevuto la conferma, dal Centro operativo di Pescara, del completamento della procedura di rimborso e, nel 2022, la richiesta della garanzia bancaria necessaria per la liquidazione. Posto che tale società intendeva beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’esonero dalla presentazione della garanzia ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di valutare la possibilità di procedere alla rinuncia al rimborso dell’IVA richiesto mediante procedura trimestrale e, quindi, rettificare il modello IVA TR. Richiamando i precedenti della prassi in materia (cfr., per tutte, Ris. 14.11.2018 n. 82 e risposta a interpello 9.6.2022 n. 328), l’Agenzia ha evidenziato:

• la revocabilità della manifestazione di volontà sottesa alla richiesta di rimborso;

• la modificabilità della richiesta presentata, entro i limiti emendativi delle dichiarazioni annuali e con esclusione di duplicazioni, da rimborso a riporto/utilizzo dell’eccedenza detraibile in compensazione;

• negli stessi limiti, la possibilità di apporre il visto di conformità, benché prima omesso.

Alla luce di ciò, si è rilevato che nulla osta a consentire l’integrazione o rettifica del modello IVA TR, entro il 30 aprile di ogni anno o, comunque, entro il termine di invio della dichiarazione IVA, per modificare elementi (es. richiesta di esonero dalla garanzia fideiussoria, apposizione del visto di conformità, ecc.) che non incidono sulla destinazione e/o l’ammontare del credito infrannuale, sempreché l’eccedenza IVA non sia già stata rimborsata o compensata.

16.2 RIMBORSO IN FASE DI ESECUZIONE

Nel caso in esame, essendo il rimborso già in fase di esecuzione, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che la società, previa comunicazione formale di rinuncia al rimborso e una volta ottenuto il diniego da parte dell’Ufficio, può inserire il credito nella dichiara-zione IVA 2023 al rigo VL26, apponendo il visto di conformità e attestando la sussistenza delle condizioni previste per l’esonero dalla presentazione della garanzia. Nel predetto rigo va indicato, infatti, il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio ha autorizzato per l’anno 2022 l’utilizzo in sede di liquidazione periodica o dichiarazione annuale.

17. CREDITO IVA TRASFERITO AL CONSOLIDATO – OBBLIGO DI UTILIZZO

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 22.2.2023 n. 220, ha analizzato il caso di una società consolidata che ha trasferito al consolidato fiscale (fiscal unit) un credito IVA per l’anno 2020 che non è stato utilizzato in compensazione per scelta di gruppo.

17.1 TRASFERIMENTO DEI CREDITI AL CONSOLIDATO FISCALE

Ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES della fiscal unit, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

In costanza di consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000,00 di euro annui.

17.2 CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL LIMITE DELL’IRES DI GRUPPO

Secondo la risposta a interpello 220/2023, i crediti trasferiti ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018 possono essere utilizzati dalla consolidante esclusivamente per il pagamento dell’IRES di gruppo (a titolo di saldo e acconto), con la conseguenza che non può residuare in capo alla consolidante un’eccedenza a credito.

Quindi, la società consolidante del caso di specie doveva procedere all’utilizzo in compensazione del predetto credito, trasferito dalla consolidata, per il pagamento del saldo IRES relativo al periodo d’imposta 2020 e per il pagamento del primo e/o secondo acconto IRES relativo al periodo d’imposta 2021, senza che residuasse alcunché.

Qualora il credito IVA non fosse usato in compensazione secondo quanto sopra illustrato, viene confermata la possibilità di correggere gli effetti del mancato utilizzo in compensazione del credito IVA trasferito mediante il ricorso alla dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 co. 8 e 8-bis e dell’art. 8 co. 6-bis e ss. del DPR 322/98, al fine di ripristinare il credito IVA non utilizzato in capo alla consolidata.

18. OPERAZIONI ESENTI IN REVERSE CHARGE – ERRATA FATTURAZIONE – DIRITTO AL RIMBORSO

Con la risposta a interpello 7.2.2023 n. 203, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il recupero dell’IVA a fronte dell’errata applicazione del reverse charge per opera-zioni esenti, ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.3 del D.lgs. 471/97, il committente può effettuare mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle erroneamente eseguite e da neutralizzare, salvo non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. In tal caso, l’imposta va recuperata con l’emissione di una nota di variazione in diminuzione o, in alternativa, mediante la richiesta di rimborso ex art. 30-ter del DPR 633/72.

18.1MODALITÀ DI RECUPERO DELL’IVA IN CASO DI ERRORI IN REVERSE CHARGE

Ai sensi dell’art. 6 co. 9-bis.3 del D.lgs. 471/97, al soggetto passivo è riconosciuta la facoltà di recuperare l’IVA erroneamente assolta mediante il reverse charge.

Pertanto, con riferimento al caso di una società stabilita in Italia che ha erroneamente applicato l’imposta con tale meccanismo alle prestazioni esenti ricevute da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario o committente può correggere l’errore commesso (applicazione dell’IVA a operazioni esenti, non imponibili o non soggette) tramite mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle eseguite che intende neutralizzare, salvo che non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA

18.2 MANCATA DETRAZIONE DELL’IVA

Nel caso in cui non sia stata detratta l’imposta, essa può essere recuperata mediante l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, ricorrendone i presupposti di cui all’art. 26 co. 3 del DPR 633/72, ovvero mediante la richiesta di rimborso prevista dall’art 30-ter del DPR 633/72. Non valgono, infatti, le limitazioni di ordine generale in base alle quali il ricorso al rimborso di cui all’art. 30-ter non è consentito per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione. Ne deriva che, nell’ipotesi di operazioni esenti in reverse charge, è possibile ricorrere a tale istituto, in quanto espressamente previsto dall’art. 6 co. 9-bis.3 del D.lgs. 471/97.

19. CONTRATTO DI SALE AND LEASE BACK – TRATTAMENTO AI FINI IVA

Con la Ris. Agenzia delle Entrate 3.2.2023 n. 3, richiamata dalla successiva risposta a interpello 7.2.2023 n. 206, sono state fornite indicazioni in merito al trattamento IVA dei contratti di “sale and lease back”.

19.1 PRINCIPI GENERALI

Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione di “sale and lease back” può configurare, ai fini IVA, un’operazione composta da cessioni di beni e prestazione di servizi ovvero un’unica operazione a scopo di finanziamento (prestazione di servizi).

Per giungere a una conclusione, si ritiene però “necessario valutare attentamente le sin-gole clausole contrattuali per individuare la concreta regolamentazione del rapporto che le parti hanno inteso stabilire e, dunque, il conseguente trattamento fiscale, avendo parti-colare riguardo alle prerogative in capo all’utilizzatore del bene concesso in leasing”.

19.2ELEMENTI A FAVORE DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIARIA

La qualificazione dell’operazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, richiede quindi un approccio “caso per caso”.

Tuttavia, alcuni elementi emergenti dalle pattuizioni convenute tra le parti possono far propendere per riconoscere la causa eminentemente finanziaria dell’operazione posta in essere. Si tratta;

• della presenza, nel rapporto contrattuale, di clausole che escludono o limitano significativamente il potere dell’impresa di leasing di disporre giuridicamente del bene come proprietario (ad es., clausole che espressamente limitano le prerogative del proprietario, precludendo la possibilità di vendere il bene o concederlo in garanzia a terzi);

• della previsione di facoltà, contrattualmente concesse all’utilizzatore del bene, particolarmente stringenti, tali da far ritenere che sia quest’ultimo a conservare il diritto di disporre del bene “come se ne fosse il proprietario” (ad es., clausole che limitano la responsabilità dell’effettivo proprietario, facendo sì che sull’utilizzatore gravino effettivamente la maggior parte dei rischi e dei benefici relativi alla proprietà del bene).

20. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RISTORANTI, BAR E ALTRI SETTORI IN DIFFICOLTÀ – RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE – MODALITÀ

Con la Ris. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 11 sono state stabilite le modalità per la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri set-tori in difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (codici ATECO 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30 e 93.11.2), di cui all’art. 1-ter co. 2-bis del DL 73/2021 e al DM 30.12.2021, non spettante ed erogato mediante accredito su conto corrente.

Compilazione del modello F24 ELIDE

La restituzione avviene mediante il modello F24 ELIDE, che deve essere compilato indicando i seguenti codici tributo in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”:

• “8155”, in relazione all’importo del contributo a fondo perduto;

• “8156”, in relazione agli interessi;

• “8157”, in relazione alla sanzione.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO” del modello F24 ELIDE devono inoltre essere indicati:

• nel campo “tipo”, la lettera “R”;

• nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;

• nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo, nel formato “AAAA”.

21. REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) – MODALITÀ DI VERSAMENTO

Con la Ris. 24.2.2023 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che sostituisce l’IMU nei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dall’1.1.2023, ai sensi dell’art. 1 co. 739 della L. 160/2019 e della legge regionale 14.11.2022 n. 17.

Codici tributo

L’ILIA va versata utilizzando i seguenti codici tributo:

• “5900”, per l’abitazione principale e relative pertinenze;

• “5901”, per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata;

• “5903”, per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

• “5904”, per i terreni;

• “5905”, per le aree fabbricabili;

• “5906”, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “D” e strumentali all’attività economica;

• “5907”, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “D” e non strumentali all’attività economica;

• “5908”, per i fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classi-ficati nel gruppo catastale “D”;

• “5909”, per gli altri immobili;

• “5910”, per interessi da attività di accertamento;

• “5911”, per sanzioni da attività di accertamento.

In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo vanno esposti nella sezione “IMU e altri tributi locali”, in corrispondenza delle somme indicate esclusiva-mente nella colonna “importi a debito versati”. Devono inoltre essere riportate le se-guenti indicazioni:

• nel campo “codice ente/codice comune”, va indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;

• va barrata la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedi-mento;

• va barrata la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;

• va barrata la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo (se il paga-mento è effettuato in un’unica soluzione, vanno barrate entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”);

• nel campo “Numero immobili” va indicato il numero degli immobili;

• nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (se è barrata la casella “Ravv.”, va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata).

(fonte eutekne)


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