Circolare clientela – Settembre 2022

Circolare clientela – Settembre 2022

Indice Argomenti

  • Presentazione elenchi INTRASTAT. Ripristino del termine del 25 del mese successivo.
  • Addebito dell’imposta di bollo in fattura per i soggetti in regi­me forfetario.
  • Riduzione dei termini di accertamento. Condizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti e alla documentazione delle ope­razioni.
  • Esecuzione di lavori edilizi da parte del conduttore. Canone ridotto. Modalità di fatturazione.
  • Buono per favorire la partecipazione a manifestazioni fieri­sti­che internazionali organizzate in Italia.             
  • Scissione con beneficiaria pre-esistente: limitazione al riporto delle perdite.
  • Detrazioni edilizie. Crediti d’imposta derivanti dalla cessione del credito. Utilizzo in                 compensazione.
  • Detrazioni edilizie. Trasferimento dei crediti nell’ambito del consolidato fiscale. Chiarimenti.
  • Importazioni. Nuovo prospetto contabile. Detrazione IVA.
  • Istanza di restituzione dell’IVA in eccesso. Cessione d’azienda.
  • Ritardi nei pagamenti. Individuazione dei tassi “legali” di mora appli­cabili al secondo se­mestre 2022.
  • Corsi di formazione online. Territorialità ai fini IVA.
  • Acquisti intracomunitari presso soggetti in regime delle “pic­co­le imprese”.
  • Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che pos­so­no essere integralmente dedotte dal reddito IRES. Indivi­dua­zione dei soggetti be­neficiari. Aggiornamento.
ArgomentoDescrizione
Presentazione elenchi  INTRASTAT.
Ripristino del termine del 25 del mese successivo
L’art. 3 co. 2 del DL 73/2022 (DL “Semplificazioni fiscali”) è stato modificato in sede di conversione, e prevede il ripristino del termine per l’invio degli elenchi INTRASTAT, che dovranno essere trasmessi entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento. La norma, precedentemente alla conversione, aveva fissato la scadenza nell’ultimo giorno del mese successivo al periodo (mese o trimestre) cui gli elenchi stessi erano riferiti.
Addebito dell’imposta di bollo in fattura per i soggetti in regi­me forfetario.
(segue)
Con riguardo ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, nella risposta a interpello 12.8.2022 n. 428, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nei casi in cui l’emittente chieda al cliente il rimborso dell’imposta di bollo applicata in fattura, l’importo riaddebitato assume la natura di ricavo o compenso e concorre alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva. A fondamento di tale assunto viene rilevato che, nonostante l’art. 22 del DPR 642/72 preveda la solidarietà nel debito al pagamento dell’imposta di bollo tra l’emittente la fattura e il committente, l’obbligo di apporre il bollo è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento in quanto, per tale tipo di atti, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della sua formazione (in questo senso, risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.2.2020 n. 67). Inoltre, con la circ. 14.5.2021 n. 5, l’Agenzia aveva esteso ai soggetti in regime forfetario alcune considerazioni valide per i soggetti titolari di contributi a fondo perduto, nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In particolare, era stato chiarito che assumono rilevanza “ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti per l’imposta di bollo”.
Riduzione dei termini di accertamento.
Condizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti e alla documentazione delle   ope­razioni.
Con le risposte a interpello 2.8.2022 n. 404 e 29.8.2022 n. 438, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle condizioni per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi prevista dall’art. 3 del D.lgs.. 127/2015. Si ricorda che, tra i requisiti essenziali per fruire dell’agevolazione, vi è la circostanza che il soggetto passivo: garantisca la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro, mediante uno degli strumenti tracciabili individuati dall’art. 3 del DM 4.8.2016 (bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, assegno bancario, circolare o postale recante la clau­sola di non trasferibilità);documenti le operazioni mediante fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio o mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del D.lgs.. 127/2015. A tali requisiti si aggiungono quelli previsti dal suddetto DM 4.8.2016, tra cui la comunicazione in dichiarazione dei redditi della sussistenza di tali presupposti. Pagamento tramite RIBA e MAV Con la risposta 404/2022, l’Agenzia delle Entrate, pur confermando la tassatività dell’elenco degli strumenti di pagamento recato dall’art. 3 del DM 4.8.2016, ha ammesso che la tracciabilità può essere garantita anche mediante RIBA e MAV, benché non contemplati dalla norma, in quanto comunque assimilabili agli strumenti ivi indicati. Irrilevanza delle modalità di documentazione degli acquisti Con la risposta 438/2022, l’Agenzia delle Entrate, da un lato, ha ribadito che ai fini dell’agevolazione non rileva la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto (che possono quindi essere certificate anche in modalità cartacea), dall’altro, ha confermato che le operazioni attive devono essere documentate con fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio o documento commerciale, e che ciò vale anche per i soggetti che beneficino eventualmente dell’esonero dagli obblighi certificativi, come nel caso delle c.d. “vendite per corrispondenza” (si veda al riguardo anche la risposta a interpello 11.5.2021 n. 331).
Esecuzione di lavori edilizi da parte del conduttore. Canone ridotto. Modalità di fatturazione
(segue)
Con la risposta a interpello 12.8.2022 n. 424, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di locazioni immobiliari commerciali in cui il canone pagato dal conduttore sia rideterminato in ragione dei lavori realizzati dal conduttore medesimo sull’im­mo­bile, si configura una permuta ai fini IVA ex art. 11 del DPR 633/72. Ne deriva quindi che: il locatore deve emettere fattura nei confronti del conduttore per l’intero importo del canone mensile originariamente pattuito (e non per l’importo del canone determinato al netto delle riduzioni previste per i lavori eseguiti);il conduttore, entro il momento di ricezione della fattura della controparte, deve fatturare al locatore un importo corrispondente al vantaggio recato mediante i lavori eseguiti, con applicazione del regime IVA previsto per i lavori medesimi.
Buono per favorire la partecipazione a manifestazioni fieri­sti­che internazionali organizzate in Italia.
(segue)                                
Con il DM 4.8.2022, pubblicato sulla G.U. 22.8.2022 n. 195, sono state stabilite le disposizioni attuative del buono relativo al rimborso delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. “Aiuti”) conv. L. 15.7.2022 n. 91. Soggetti interessati Il buono, del valore di 10.000,00 euro, può essere rilasciato alle imprese: aventi sede operativa in Italia; che, dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022) e fino al 31.12.2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico ap­provato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Spese sostenute prima del 16.7.2022 Sono ammissibili all’agevolazione anche le spese sostenute prima del 16.7.2022, purché riferite a fiere che si tengono nel periodo dal 16.7.2022 al 31.12.2022. Imposte e tasse Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’IVA è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile. Presentazione delle domande di concessione del buono Il buono deve essere richiesto mediante un’apposita procedura informatica: resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito internet, sezione “Buono Fiere”; dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9.9.2022;utilizzando il modello di istanza reso disponibile sul suddetto sito. Presentazione dell’istanza di rimborso delle spese Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, mediante la suddetta procedura informatica, un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico. All’istanza di rimborso deve essere allegata: la copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese sostenute, con il relativo dettaglio, e della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse; un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese. Termini di presentazione Le istanze di rimborso devono essere presentate entro i termini che saranno stabiliti da un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, comunque ricompresi entro il 30.11.2022. Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione di avvenuta partecipazione deve essere presentata entro il 31.1.2023, pena la revoca dell’agevolazione. Erogazione del rimborso Il Ministero dello sviluppo economico verifica la completezza e la regolarità delle richieste di rimborso ricevute e determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall’impresa beneficiaria, fermo restando che il rimborso è erogabile nella misura massima del 50% delle spese ed entro il limite massimo del valore del buono assegnato.   Il rimborso è effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario indicato nella domanda, entro il 31.12.2022.
Scissione con beneficiaria pre-esistente: limitazione al riporto delle perdite Con la circ. 1.8.2022 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova impostazione sulla disapplicazione della disciplina antielusiva sul riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze di interessi passivi indeducibili (art. 96 del TUIR) e delle eccedenze ACE ai sensi dell’art. 173 co. 10 del TUIR. Limitazione al riporto delle perdite, degli interessi indeducibili e delle eccedenze ACE L’art. 173 co. 10 del TUIR prevede l’applicazione della normativa antielusiva della fusione (art. 172 co. 7 del TUIR) per le società beneficiarie della scissione che presentano perdite pregresse, interessi indeducibili ed eccedenze ACE. Pertanto: non possono essere riportate tali eccedenze maturate ante scissione in capo a società che, nel Conto economico del bilancio dell’esercizio precedente a quello in cui la scissione viene deliberata, evidenziano un ammontare di ricavi e proventi caratteristici e spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi inferiore al 40% della media dei rispettivi importi calcolata sui Conti economici dei due esercizi precedenti a quello di riferimento; le eccedenze ante scissione delle società che superano il “test di vitalità” sono riportabili nel limite dell’ammontare del patrimonio netto della società che le ha prodotte. Rispetto al passato, tale vitalità dovrà essere valutata non in relazione alla società scissa, interamente considerata, ma in relazione al compendio assegnato alla beneficiaria.
Detrazioni edilizie.
Crediti d’imposta derivanti dalla cessione del credito.
Utilizzo in compensazione   (segue)
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 25.8.2022 n. 435, ha confermato la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta agevolativi, acquisiti tramite “cessione del credito” di cui all’art. 121 del DL 34/2020, in compensazione con tutti gli importi a debito il cui versamento tramite il modello F24 è: I debiti che possono essere esposti nel modello F24 possono infatti essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa), salvo che sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.
Detrazioni edilizie. Trasferimento dei crediti nell’ambito del consolidato fiscale. 
Chiarimenti    
Con la Ris. 2.8.2022 n. 45 e la risposta a interpello 3.8.2022 n. 406, l’Agenzia delle Entrate ha confermato le indicazioni già rese con la precedente risposta a interpello 2.3.2021 n. 133 in relazione al trasferimento, nell’ambito di un consolidato fiscale, dei crediti d’imposta relativi all’ecobonus e al sismabonus ai sensi degli artt. 14 e 16 del DL 63/2013, estendendo le conclusioni ivi recate anche ai crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi “optabili” ex art. 121 co. 2 del DL 34/2020. Assenza di limiti al trasferimento nel consolidato dei crediti derivanti da bonus edilizi I citati documenti di prassi sottolineano che il trasferimento dei crediti d’imposta da parte di ciascuna società partecipante al consolidato (sia questa consolidata o consolidante) alla fiscal unit, ai fini della compensazione con l’IRES di gruppo: non costituisce un’ipotesi di cessione dei crediti d’imposta tra un creditore ed un soggetto terzo; ma configura, al contrario, il trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’IRES dovuta dalla consolidante. Di conseguenza, il trasferimento dei crediti d’imposta derivanti dalle detrazioni edilizie alla fiscal unit: non è soggetto ai limiti di cedibilità dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi di cui all’art. 121 del DL 34/2020; non concorre al raggiungimento del numero massimo di cessioni effettuabili ex art. 121 del DL 34/2020. Non applicabilità dei limiti all’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che l’utilizzo dei crediti derivanti dalle detrazioni edilizie per cui è stata esercitata l’opzione ex art. 121 del DL 34/2020, trasferiti nell’ambito della fiscal unit, in compensazione con l’IRES di gruppo, non soggiace ai limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L. 388/2000.
Importazioni.
Nuovo prospetto contabile. Detrazione IVA
(segue)
La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.8.2022 n. 417 ha confermato che l’annotazione nel registro degli acquisti del nuovo “prospetto contabile” rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito dell’acquisizione della dichiarazione doganale di importazione, consente ai soggetti passivi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione. Nuovo prospetto di riepilogo ai fini iva In linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, anche a livello nazionale non è più previsto l’utilizzo di un formulario cartaceo, né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima. Nell’ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, è stato aggiornato a decorrere dal 9.6.2022 il sistema nazionale di importazione. Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione dei documenti di importazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un prospetto di riepilogo ai fini contabili (cfr. circ. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 6.6.2022 n. 22). Il prospetto contiene, in particolare, i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote. Idoneità dei dati Anche l’Agenzia delle Entrate conferma che il prospetto di riepilogo contabile della dichiarazione doganale di importazione permette l’assolvimento degli obblighi di annotazione sul registro degli acquisti ex art. 25 del DPR 633/72, propedeutici all’eser­cizio del diritto a detrazione dell’IVA all’importazione. Detto prospetto contiene, infatti, le informazioni essenziali dell’operazione d’importa­zio­ne realizzata, tra cui il Master reference number (MRN) che identifica in modo univoco la dichiarazione, l’elenco delle fatture abbinate e il totale dell’IVA relativa. Non è stata, invece, confermata l’idoneità, ai fini dell’assolvimento degli obblighi IVA, del “documento di cortesia”, emesso dagli spedizionieri, considerato che il contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento messo a disposizione dell’Agen­zia delle Dogane e dei Monopoli.
Istanza di restituzione dell’IVA in eccesso. Cessione d’azienda
(segue)
La risposta all’ interpello Agenzia delle Entrate 24.8.2022 n. 432 ha chiarito che, a seguito di una cessione d’azienda, la società cessionaria ha il diritto di presentare la domanda di restituzione dell’IVA non dovuta ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/72. Effetti sulle posizioni IVA delle operazioni straordinarie Il documento di prassi ribadisce il principio per cui, nelle operazioni straordinarie e nelle altre trasformazioni sostanziali soggettive, ai fini IVA   sussiste una continuità tra la posizione del soggetto dante causa e quella del soggetto avente causa. Si applica, in via estensiva, il contenuto dell’art. 16 co. 11 lett. a) della L. 537/93, che sarebbe riferito alle sole operazioni di scissione. Sulla base di quanto esposto, a seguito di una cessione d’azienda, ai fini IVA si realizza, quindi, una completa successione delle posizioni giuridiche attive e passive del soggetto dante causa in favore dell’avente causa. Istanza di restituzione dell’IVA Nel caso esaminato nella risposta a interpello, la successione negli obblighi (e nei diritti) del cedente rileva anche ai fini della domanda di restituzione dell’IVA disciplinata dall’art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72. A seguito della cessione d’azienda, il soggetto avente causa intende presentare istan­za di rimborso dell’IVA addebitata per errore in operazioni intercorse tra la società dante causa e una cliente di quest’ultima. Era stata infatti applicata indebitamente l’imposta su operazioni non imponibili IVA. La società cliente era destinataria di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con il quale veniva contestata l’indebita detrazione e il conseguente recupero dell’imposta. Dopo diversi anni, l’IVA indebitamente detratta veniva versata all’Erario, includendo sanzioni e interessi. Nel frattempo, era intervenuta la cessione d’azienda. L’Agenzia delle Entrate si esprime in favore della possibilità per la società avente causa di recuperare l’imposta addebitata per errore (restituita all’Erario dalla società cliente a seguito dell’indebita detrazione), avvalendosi dell’istituto della restituzione dell’IVA di cui all’art. 30-ter co. 2 del DPR 633/72. Al riguardo, viene, tra l’altro, precisato che il termine biennale per presentare la domanda di rimborso dell’IVA non dovuta, accertata definitivamente, decorre dal momento in cui avviene la restituzione al cliente della medesima somma da quest’ultimo versata.
Ritardi nei pagamenti Individuazione dei tassi “legali” di mora appli­cabili al secondo se­mestre 2022La Banca Centrale Europea (BCE), con la decisione di politica monetaria del 21.7.2022, ha innalzato allo 0,50% il tasso di interesse sulle operazioni di    rifinanziamento principali dell’Eurosistema, a decorrere dal 27.7.2022. Ai fini dell’individuazione dei tassi “legali” di mora di cui all’art. 5 del D.lgs. 9.10.2002 n. 231 per il secondo semestre 2022, il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. 24.8.2022 n. 197 ha confermato che si continua ad applicare il tasso BCE dello 0%, in quanto il suddetto art. 5 fa riferimento al tasso in vigore al 1° luglio. In relazione al periodo dall’1.7.2022 al 31.12.2022, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritar­da­­to pa­gamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori auto­no­mi, an­che nei con­fronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e im­pre­se, rimangono quindi stabiliti nella misura: del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;dell’8%, per le altre transazioni com­merciali. Estensione a tutti i lavoratori autonomi Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori autonomi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato paga­men­to è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni com­mer­ciali tra: lavoratori autonomi e imprese; lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche; lavoratori autonomi. In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera profes­sione”. Deroghe contrattuali Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”: nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi; purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Tuttavia, occorre considerare che: nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura supe­riore.
Corsi di formazione online.
Territorialità ai fini IVA (segue)
Con la risposta a interpello 4.8.2022 n. 409, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i criteri di territorialità IVA applicabili ai corsi di formazione, resi a distanza in modalità online. Per le prestazioni nei confronti di soggetti passivi (B2B), secondo il documento di prassi, l’IVA si applica nello Stato del committente, ai sensi dell’art. 7-ter co. 1 lett. a) del DPR 633/72. Per le prestazioni nei confronti di consumatori finali (B2C), l’IVA si applica nel luogo di materiale svolgimento del servizio. Al riguardo, in assenza di un luogo “fisicamente individuabile” di svolgimento dei corsi di formazione online, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il luogo di svolgimento delle predette attività coincida con il luogo dove il consumatore finale è stabilito e fruisce del servizio. A tal riguardo, vengono richiamate le linee guida del Comitato IVA (working paper n. 1023/2021), secondo cui il luogo di effettiva esecuzione di un evento formativo virtuale risulta essere quello in cui il cliente (committente) è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente.
Acquisti intracomunitari presso soggetti in regime delle pic­co­le impreseLa risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.8.2022 n. 431 ha esaminato il trattamento IVA da applicare ad acquisti effettuati da operatori italiani presso soggetti passivi di un altro Stato dell’Unione europea che adottano il regime di franchigia previsto per le “piccole imprese” dalla direttiva 2006/112/CE. I suddetti acquisti, da parte di un qualsiasi operatore italiano, non configurano acquisti intracomunitari soggetti ad IVA in Italia. L’art. 38 co. 5 lett. d) del DL 331/93, infatti, stabilisce che “non costituiscono acquisti intracomunitari (…) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese”. Ribadendo quanto indicato nella precedente circ. 21.6.2010 n. 36, l’Agenzia delle Entrate rende noto che un soggetto passivo d’imposta italiano che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese non effettua un acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. Ciò vale anche quando l’acquirente nazionale è un soggetto che opera in base al regime forfetario.
Erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica che pos­so­no essere integralmente dedotte dal reddito IRES. Indivi­dua­zione dei soggetti be­neficiari. AggiornamentoL’art. 1 co. 353 della L. 23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006) prevede l’integrale de­ducibilità dal reddito ai fini IRES dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricer­ca, a titolo di contributo o liberalità, a favore di fondazioni e di associazioni ricono­sciu­te: aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricer­ca scientifica; individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In attuazione di tale disposizione, con il DPCM 7.7.2022 (pubblicato sulla G.U. 27.8.2022 n. 200) sono state individuate le fonda­zio­ni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta dedu­ci­bilità ai fini IRES. Il nuovo elenco, riportato in allegato al presente provvedimento: sostituisce quello approvato dal DPCM 8.7.2019 (pubblicato sulla G.U. 14.9.2019 n. 216);contiene 18 soggetti in più rispetto al precedente elenco (da 285 a 303);può essere soggetto a revisione annuale.

(fonte eutekne)


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